Oggi, Giovedì 9 Aprile 2020, entra in vigore il decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 23 recante:
“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 Aprile 2020.
Dal primo esame del testo definitivo segnalo in particolare quanto segue:
Misure temporanee per il sostegno alle liquidità delle imprese (art. 1)
La società pubblica SACE SpA concede garanzie in favore di Banche e altri soggetti finanziari affinchè eroghino finanziamenti al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia.
L’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore fra i seguenti elementi:
- 25 per cento del fatturato annuo 2019
- Doppio dei costi del personale relativo al 2019
La garanzia, per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro copre il 90% dell’importo del finanziamento.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere i costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in Italia.
Per il rilascio delle garanzie si applica una “procedura semplificata”.
Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13)
(lettere a, b, c)
Per le piccole e medie imprese (con numero di dipendenti non superiore a 499) tale Fondo (Legge 622/1996) concede la garanzia a titolo gratuito per un importo massimo garantito per singola impresa elevato a 5 milioni di Euro.
La percentuale di copertura della garanzia è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione.
(lettera m)
Previa autorizzazione della Commissione Europea sono ammissibili alla garanzia del Fondo con copertura al 100 per cento i nuovi finanziamenti concessi da Banche e altri soggetti abilitati in favore di piccole e medie imprese, di imprenditori individuali e di liberi professionisti la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
Tali finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e avere una durata fino a 72 mesi e importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall’ultimo bilancio o Dichiarazione dei redditi) e comunque non superiore a 25.000,00 Euro.
In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
In relazione alle predette operazioni verrà applicato un tasso di interesse che terrà conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria.
(lettera n)
In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 Euro, danneggiati dall’emergenza, la garanzia di cui alla lettera c) piò essere cumulata con un ulteriore garanzia concessa da confidi sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso.
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art. 18)
Per gli esercenti imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro nell’anno precedente che hanno avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di Marzo e Aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente sono sospesi, per i mesi di Aprile e Maggio 2020, i termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte (dipendenti), all’IVA, ai contributi previdenziali ed ai premi INAIL.
Tali versamenti sono sospesi anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 Marzo 2019.
Tali versamenti sospesi sono effettuati in una unica soluzione entro il 30 Giugno 2020 oppure in 5 rate mensili a decorrere da quel giorno.
Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)
Relativamente agli acconti d’imposta dovuti per l’anno 2020, non si applicheranno sanzioni e interessi se l’importo versato non è inferiore all’80% per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla Dichiarazione del precedente periodo d’imposta.
Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (art. 30)
Il credito d’imposta previsto dal D.L. 18/2020 trova approvazione anche per le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.