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STUDIO SERGIO BUSSONE
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

ANTIRICICLAGGIO

Con il D.Lgs 21 Novembre 2007 n. 231, pubblicato nella G.U. n. 290 SO del 14 Dicembre 2007, è stata modificata la normativa in oggetto, sia con riferimento ai destinatari, sia con riferimento all’oggetto e modalità degli adempimenti.

                  Di seguito sintetizziamo le più importanti novità.

  • Trasferimento di denaro contante (art. 49)

Il comma 1, dell’art. 49, dispone che, con decorrenza 30 Aprile 2008, è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli al portatore, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 €.

Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 5.000,00 €, effettuata in momenti diversi.

Si ritiene che, di norma, il pagamento di una fattura ad es. per 12.000,00 € (IVA compresa) effettuata in tre rata (es. 10, 20, 30 giorni) potrà continuare ad essere effettuato in contanti, in quanto modalità di pagamento espressamente prevista nel documento ed usuale nella prassi commerciale.

Assolutamente da evitare saranno, di contro, i prelevamenti o finanziamenti ravvicinati in contanti, seppur sottosoglia, fra soci e società, (siano esse di capitali o di persone) se le operazioni vanno, complessivamente, ad eguagliare o superare i 5.000,00 €.

In particolare nei casi di prelevamenti/versamenti in contante fra soci e società appare quindi assolutamente opportuno utilizzare movimentazioni in conto corrente mentre le operazioni in contanti, che cumulativamente eccedessero i 5.000,00 €, sono possibili unicamente se derivanti da delibera distinte per ciascuna operazione (o scambio di corrispondenza antecedentemente all’operazione fra soci e società recante data certa).

  • Nuova disciplina su assegni (art. 49)

I commi da 4 a 11 dell’art. 49 sanciscono, con decorrenza 30 Aprile 2008, novità di rilievo in materia di emissione e circolazione di assegni bancari e circolari.

            In sintesi:

-         I moduli di assegni devono essere muniti della clausola di non trasferibilità, fin dal momento del rilascio.

-         Gli assegni bancari o circolari in forma libera possono essere rilasciati previa richiesta scritta e pagamento, a titolo di imposta di bollo, di una somma di 1,50 € per ogni assegno, possono essere utilizzati solo per importi inferiori a 5.000,00 € e, per ciascuna girata, deve essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

-         Lo sbarramento dell’assegno non è idoneo a conseguire la finalità di intrasferibilità richiesta dalla legge, perché l’assegno sbarrato può circolare mediante girata.

-         Gli assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente (con intestazione M.M. o a me stesso) potranno essere girati unicamente dal traente per l’incasso presso una banca o Poste Italiane SPA, senza quindi ulteriori possibilità di girata del titolo a mezzo girata.

-         Gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria e la Guardi di Finanza potranno chiedere alla Banca o a Poste Italiane SPA i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all’incasso..

-         Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 5.000,00 € e, se superiore, il libretti devono essere estinti antro il 30 Giugno 2009 ovvero il saldo deve essere ridotto sotto la soglia.

  • Obblighi di comunicazione per i professionisti (art. 51)

I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (banche, intermediari finanziari, professionisti, società di revisione etc.) hanno l’obbligo di comunicare al MEF la notizia di infrazioni alle disposizioni sulle limitazioni all’uso del contante, di cui hanno notizia nello svolgimento della loro attività.

L’art. 51 del decreto in commento evidenzia, in particolare che i professionisti, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, (e quindi anche nelle veste di tenutari delle scritture contabili) hanno l’obbligo, di comunicare le infrazioni in trattazione al MEF o, (più frequentemente) ai Dipartimenti provinciali dei servizi vari (per infrazioni al di sotto dei 250.000,00 €).

L’art. 58, comma 7, del D.Lgs in commento, conferma, in capo al professionista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% dell’importo non segnalato, (dall’1 al 40% invece la sanzione prevista per chi commette l’illecito) qualora tali irregolarità vengano accertate dagli organi competenti (di norma la GDF).

  • Obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 15 e segg.)

Oltre all’identificazione del cliente, che richiede allo stesso di fornire al consulente tutti i propri dati personali unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, a partire dallo scorso 29 Dicembre è richiesta al professionista una adeguata verifica della clientela. Tale procedura richiede:

1)     la verifica dell’identità dell’eventuale titolare effettivo.

Si intende per titolare effettivo la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente, attraverso il possesso di una percentuale superiore al 25 % più uno, ovvero controlla in altro modo la direzione di una entità giuridica, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione.

2)     l’acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto, nonché lo svolgimento di un controllo costante, nel corso del rapporto, anche in merito alla compatibilità dell’operazione con la conoscenza dell’attività svolta, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi.

            Il Ministero dell’Economia potrà adottare disposizioni attuative.

            Va ricordato, a riguardo, che qualora il cliente non fornisca al professionista informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale lo stesso cliente è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000,00 a 50.000,00 € (D.Lgs 231/07 art. 55, comma 3).

  • Obblighi di registrazione (art. 36 e segg.)

I professionisti (a seguito della emanazione di futuri decreti attuativi) e i soggetti che forniscono servizi analoghi in materia di contabilità e tributi, sono obbligati alla tenuta di un Archivio Unico Informatico, o in alternativa di un registro della clientela cartaceo, ovvero gestito a mezzo di strumenti informatici, nel quale riportare le informazioni relative ai clienti. In ogni caso, sarà obbligatoria la tenuta di un “fascicolo del cliente” in cui raccogliere copie della documentazione attinente al rapporto professionale. Tutto il predetto materiale deve essere conservato per dieci anni.

            Dovranno essere registrati:

-         la data di instaurazione del rapporto:

-         i dati identificativi del cliente e le generalità dei delegati:

-         se si tratta di operazioni di importo pari o superiore a 15.000,00 €, anche se collegate o frazionate, anche le clausole, la tipologia dell’operazione ed i mezzi di pagamento.

            Si definiscono operazioni collegate quelle che, pur non costituendo esecuzione del medesimo contratto, sono tra di loro connesse per il soggetto che le esegue, l’oggetto e lo scopo cui sono dirette.

  • Segnalazione di operazioni sospette (art. 41 e segg.)

Viene ribadito l’obbligo per i professionisti di effettuare specifiche segnalazioni su operazioni sospette ai fini antiriciclaggio ed in merito al finanziamento del terrorismo (D.Lgs 109/07) che dovessero venire ad evidenza nell’ambito del rapporto professionale con il cliente. L’individuazione delle stesse si basa, oltre che sulla specifica conoscenza del cliente e dell’operazione, anche sulla scorta di specifici “indicatori di anomalia” che vengono emanati e periodicamente aggiornati da parte degli organi preposti.

  • Utilizzo ai fini fiscali (art. 36)

I dati registrati sono utilizzati ai fini fiscali, sia al termine degli approfondimenti in esito a segnalazione di operazioni sospette, sia quando acquisti nell’ambito dell’attività di controllo svolta della Guardia Finanza.

 

CIRCOLARI

LEGGE DI BILANCIO 2022

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024

DECRETO LEGGE “SOSTEGNI”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 Marzo 2021 n. 41 “Misure Urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”

LEGGE DI BILANCIO 2021

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

SCADENZE

STUDIO SERGIO BUSSONE - DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE 
10040 DRUENTO - Via Torino 60 - Tel. (011) 9845396 - Fax (011) 9846832
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