Sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 Dicembre 2020 (Suppl. Ordinario n. 46) è stata pubblicata la Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).
La Legge entra in vigore dal 1° Gennaio 2021; la sezione 1 che più ci interessa (“Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmati”) è composta di un solo articolo suddiviso in 1150 commi.
Le principali novità previste in materia fiscale sono in sintesi le seguenti:
- Esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti nelle gestioni previdenziali dell’INPS ed i professionisti iscritti nelle proprie Casse previdenziali con un reddito complessivo, nel 2019, non superiore a 50.000 euro, che hanno subìto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 pari ad almeno il 33%, possono beneficiare di un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali.
È lasciato a uno o più Decreti del Ministero del Lavoro il compito di definire i criteri e le modalità di riconoscimento dell’esonero.
- Proroga bonus edilizi
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici.
Viene innalzato, da 10.000 a 16.000 euro l’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici.
Viene prorogato a tutto il 2021 anche il c.d. “bonus verde“ per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili abitativi privati.
- Bonus idrico
Viene istituito un nuovo fondo per il riconoscimento, alle persone fisiche, di un “bonus idrico” pari a 1.000 euro, per la sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Le modalità e i termini per l’erogazione saranno definiti da un apposito decreto.
- Novità superbonus
Il termine per poter beneficiare della detrazione viene prorogato al 30.06.2022.
I condomini che, alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo possono inoltre beneficiare della detrazione se le spese sono sostenute entro il 31.12.2022.
Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
- Rivalutazione terreni e partecipazioni
Viene prorogata la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate possedute al 1° Gennaio 2021 mediante pagamento di una imposta sostitutiva con aliquota all’11 per cento entro il 30 Giugno 2021.