Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 Marzo 2021 n. 41 “Misure Urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (cosiddetto D.L. “Sostegni”), che entra in vigore dal 23 Marzo 2021.
Le norme di maggiore interesse per gli operatori sono quelle contenute nel Titolo I “Sostegno alle imprese e all’economia” del quale segnalo in particolare:
(Art.1) Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici.
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di Partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi non superiori a 10 milioni di Euro.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° Gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019.
L’importo del contributo è riconosciuto comunque per un importo non inferiore a 1.000 Euro per le persone fisiche e a 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (compresi gli enti non commerciali e gli enti del terzo settore).
E’ stato eliminato il riferimento ai codici ATECO.
In alternativa, a scelta del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il Modello F24.
Al fine di ottenere il contributo i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza alla Agenzia delle Entrate, a partire dal 30 Marzo e non oltre il 28 Maggio 2021.
(Art.3) Fondo autonomi e professionisti
Dispone di un incremento di 1.500 milioni di Euro della dotazione finanziaria del “Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti” che abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 Euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto all’anno precedente.
La platea dei beneficiari dell’esonero (previsto dalla “Legge di Bilancio 2021”) è costituita dai liberi professionisti iscritti nelle proprie Casse Previdenziali, dai lavoratori autonomi iscritti nella gestione separata INPS e dagli iscritti alle gestioni speciali INPS (Artigiani/Commercianti/Coltivatori diretti).
Un apposito Decreto del Ministero del Lavoro definirà i criteri e le modalità di riconoscimento dell’esonero.
(Art.4) Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi.
Viene differita dal 28 Febbraio al 30 Aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento (Agenzia delle Entrate – Riscossione) nonché degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 Euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni ancora in corso.
Questo annullamento opera solo nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi che hanno conseguito nell‘anno 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 Euro.
(Art.5) Ulteriori interventi fiscali di agevolazione.
Le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle Dichiarazioni relative agli anni 2017 e 2018 (elaborati entro il 31/12/2020 ma non ancora inviati per effetto del periodo di sospensione) possono essere definite con il pagamento delle imposte e interessi, escludendo le sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate individua i soggetti per cui si è verificata nel 2020 la riduzione di ricavi o compensi maggiore del 30 per cento rispetto all’anno precedente ed invia la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto.
Il titolo II del Decreto concerne “Disposizioni in materia di lavoro”.
Segnalo in particolare:
Sostegno al reddito dei lavoratori:
- Cassa integrazione ordinaria senza contributi addizionali è prorogata fino al 30 giugno 2021;
- Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza “Covid” fino al 31 dicembre 2021;
- Proroga della cassa integrazione salariale per operai agricoli per un massimo di 120 giorni fino al 31 dicembre 2021.
Blocco dei licenziamenti prorogato fino:
- Al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria (soprattutto industria e agricoltura)
- Al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (soprattutto terziario)
Contratti a termine
Fino al 31 dicembre ulteriore proroga della possibilità di prorogare e rinnovare contratti a termine senza causali.
Protezione dei lavoratori e contrasto alla povertà
- Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione
- Indennità ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello sport
- 1 miliardo per il rifinanziamento del reddito di Cittadinanza
- 1,5 miliardi per l’estensione del Reddito di emergenza, con 3 nuove mensilità
- Fondo a tutela dei lavoratori fragili nel settore pubblico e privato
- Proroga dei navigator