CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
È prevista dal Decreto Legislativo n. 23 del 14 Marzo 2011 di attuazione del “Federalismo Municipale”, approvato definitivamente dal Parlamento il 3 Marzo 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 Marzo 2011.
La “Cedolare secca” è una “imposta sostitutiva” che entra in vigore dal 1° Gennaio 2011 (su opzione del contribuente) e riguarda i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati da privati locatori.
I privati titolari di redditi da fabbricati locati ad uso abitazione e relative pertinenze non dovranno più dichiarare questi redditi nel Modello Unico o 730, ma pagheranno un’imposta sostitutiva pari al 21% del canone annuo.
Nel caso di contratti agevolati (Legge 398/1991) questa imposta sostitutiva si riduce al 19%.
Ricordo che attualmente l’Irpef parte da un’aliquota del 23% (per lo scaglione più basso) alla quale vanno sommate le Addizionali Regionale e Comunale; oggi però l’Irpef viene applicata sul canone non intero ma ridotto del 15% (a titolo di spese forfetizzate)
Quanto maggiore è il reddito del contribuente e tanto maggiore è la convenienza (in termini di risparmio fiscale) ad applicare questa cedolare.
Nei casi particolari in cui il contribuente valuti una non convenienza, potrà continuare ad applicare il sistema finora in vigore.
Oltre all’Irpef, la “cedolare” sostituisce anche l’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione e proroghe dello stesso (fermo restando l’obbligo di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate).
La cedolare si verserà entro i termini ordinari previsti per il versamento dell’Irpef, in acconto e non possono essere richiesti gli aggiornamenti ISTAT al canone di locazione.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanerà il provvedimento con le modalità pratiche per attuare l’opzione per il nuovo regime.