CONVERTITA IN LEGGE LA “MANOVRA DI FERRAGOSTO” DAL 17 SETTEMBRE 2011 L’ALIQUOTA ORDINARIA IVA PASSA DAL 20 AL 21 PER CENTO |
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze informa che il Decreto Legge 13 Agosto 2011 n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”, con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 14 Settembre 2011 n. 148 è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dal giorno 16 Settembre 2011.
Le novità introdotte dalla legge di conversione entrano pertanto in vigore dal giorno successivo, Sabato 17 Settembre 2011.
Le novità di maggior rilievo è
L’AUMENTO DELLA ALIQUOTA IVA DAL 20 AL 21 PER CENTO
Tale aumento si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (Sabato 17 Settembre 2011).
La legislazione IVA individua il momento di effettuazione dell’operazione con criteri differenziati:
- Cessioni di beni immobili: data di stipula del rogito notarile;
- Cessione di beni mobili: data della consegna o della spedizione del bene, normalmente attestata dal documento di trasporto:
- Prestazione di servizi: data del pagamento o data di emissione della fattura (se precedente al pagamento;
- Acconto pagato per un acquisto: l’acconto mantiene l’aliquota vecchia e quella nuova si applica sul residuo prezzo;
- Beni prodotti in base a contratti di appalto: sono considerati il risultato di una prestazione di servizio e seguono tale criterio;
- Corrispettivi registrati senza emissione di fattura: i commercianti al minuto e assimilati devono istituire una nuova colonna sul registro dei corrispettivi per distinguere quell1 da scorporare con la nuova aliquota (eccettati i casi in cui il contribuente si avvale della “ventilazione” dei corrispettivi).
- Note di variazione ex art. 26: le note di accredito o addebito per rettifiche di fatture già emesse non costituiscono nuove operazioni e pertanto continuano a riportare l’aliquota del documento al quale si riferiscono.
- Fatture emesse anticipatamente alla consegna o spedizione: fa fede la data di emissione (anche se l’operazione viene effettuata in data successiva)
Per tutti i casi più particolari (non contemplati nell’elenco di cui sopra) si prega di contattare per chiarimenti lo scrivente Studio.
TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE
Viene prevista l’aliquota unica del 20% per le ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale (interessi su depositi, conti correnti, titoli, ecc) e sui redditi diversi di natura finanziaria dal 1° Gennaio 2012.
Resta invece ferma l’aliquota del 12,50% sui titoli di Stato ed equiparati (compresi i Buoni Postali Fruttiferi.
SI ABBASSA IL LIMITE ALL’UTILIZZO DI CONTANTI
È scesa ad € 2.500,00 la soglia massima per l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore.
Tale limite (prima era a € 5.000,00) riguarda i trasferimenti posti in essere senza l’intervento di Banche o di altri intermediari finanziari.
Il limite riguarda anche il saldo dei libretti al portatore bancari o postali.
ALTRE NORME INTRODOTTE
Riguardano tra l’altro la possibilità di aumento per le addizionali regionali e comunali IRPEF dal 2012, il contributo di solidarietà per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 300 mila Euro annui, l’introduzione del reato di “caporalato” (con reclusione fino a 8 anni) per contrastare lo sfruttamento del lavoro nero, l’allineamento dell’età pensionabile delle lavoratrici del settore privato, la sanatoria per i genitori che hanno percepito indebitamente i bonus bebè