DECRETO SVILUPPO E PRINCIPALI SEMPLIFICAZIONI FISCALI
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 Luglio 2011 la Legge 12.07.2011 n. 106 che converte il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, denominato “Decreto Sviluppo”.
Tale Decreto, in vigore dal 14 Maggio 2011, contiene una serie di disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività, anche mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
L’articolo 7 del decreto sopracitato contiene in particolare una serie di misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili fra le quali le principali sono le seguenti:
- abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico (l’obbligo rimane solo in caso di variazione dei dati);
- abolizione della comunicazione prima dell’inizio dei lavori all’Agenzia delle Entrate di Pescara in occasione di lavori edilizi che godono della detrazione del 36%;
- i contribuenti in regime di contabilità semplificata potranno dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a 1.000,00 €, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura. All’articolo 66 del TUIR, III comma, viene previsto che i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b), del medesimo TUIR, sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato del documento di spesa non sia di importo superiore a 1.000,00 €. In pratica diviene possibile non contabilizzare eventuali ratei e risconti per le fatture di fornitura di acqua, luce, gas, telefono, premi assicurativi, contratti di assistenza e manutenzione ed altre ipotesi simili con importi inferiori a 1.000,00 € per singola spesa;
- abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d’importo superiore a 3.000,00 € in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat ex articolo 21 del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78;
- estensione dei regime di contabilità semplificata: il limite massimo dei ricavi annuali che consente di applicare il regime di cui all’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 viene portato a 400.000,00 € (rispetto ai precedenti 309.874,14 €) per le imprese di servizi e a 700.000,00 (rispetto ai precedenti 516.456,90) per altre tipologie di imprese. Nell’ipotesi di svolgimento contemporaneo delle due tipologie di attività, ai fini dell’individuazione del limite di riferimento si deve considerare quella prevalente in termini di ricavi. Quando non vi è contabilizzazione separata dei proventi, è da applicare invece il limite più elevato;
- abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, VI comma, del DPR n. 605 del 1973. L’agevolazione contabile è sfruttabile solo dai contribuenti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente con carte di credito o debito, in caso di pagamenti in parte in contante ed in parte con carte di credito o debito dovrebbe rimanere l’obbligo di compilazione della scheda carburante;
- innalzamento a 10.000,00 € della soglia del valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;
- innalzamento a 300,00 € dell’importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese ai fini IVA;
- rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni in società: è riproposta la possibilità di rideterminazione il valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni in società non quotate (posseduti alla data del 1° Luglio 2011) attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva.