DECRETO SVILUPPO
Decreto Legge 52/2012 convertito nella Legge 94/2012
Decreto Legge 95/2012 convertito nella Legge 135/2012
BONUS RISTRUTTURAZIONI
La detrazione fiscale per le ristrutturazioni in casa è salita dal 36% al 50%, per interventi fino a 96 mila euro.
L’innalzamento del bonus è valido fino al 30 Giugno 2013.
IVA PER CASSA
Approvato l’11 Ottobre 2012 il decreto che definisce le disposizioni di attuazione della liquidazione dell’IVA per cassa per le aziende con un fatturato fino a 2 milioni di euro.
NUOVO REGIME IVA PER CASSA
Dal 1° Dicembre 2012 i soggetti IVA con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro possono optare per il nuovo regime di IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del DL 22 Giugno 2012, n. 83 convertito dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 134.
L’adozione del regime comporta la liquidazione dell’IVA secondo un criterio di cassa sia in riferimento alle operazioni attive sia a quelle passive. In particolare, l’IVA a debito sulle operazioni attive diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Analogamente, l’imposta relativa agli acquisti risulta detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633 del 1972.
Non tutte le operazioni rientrano nel regime in parola. Ne sono escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati o di soggetti che non agiscono nell’esercizio delle imprese, arti o professioni, le operazioni ad esigibilità differita ex art. 6, quinto comma, DPR n. 633, le operazioni attive e passive in reverse charge, le cessioni e gli acquisti intracomunitari, le esportazioni e le importazioni, le operazioni soggette a regimi speciali di determinazione dell’imposta (regime “monofase”, agricoltura e attività connesse, regime di margine per beni usati, agenzie di viaggio e di turismo, agriturismo).
Da sottolineare che, ferme restando le predette esclusioni, il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento del prezzo riguarda tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell’IVA per cassa (si pensi alle operazioni effettuare nei confronti dei privati), salvo che non sia possibile fare oggetto queste ultime operazioni e i relativi acquisti di conformità separata ex art. 36 del DPR n. 633.
A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione “IVA per cassa” ai sensi del citato art. 32-bis. L’opzione, vincolante per almeno un triennio, va poi comunicata nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell’opzione stessa. Tale annotazione sulle fatture non comporta il differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura fatto salvo, ovviamente, il caso in cui il cessionario o committente abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per il nuovo regime di IVA per cassa ex art. 32-bis DL 83/2012.
SEMPLIFICAZIONE FISCALE
Decreto Legge 16/2012 convertito in Legge 44/2012
SPESOMETRO
Strumento in vigore per le operazioni rilevanti ai fini IVA svolte senza limiti di importo, dal 1° gennaio 2012 da comunicare nel 2013.
La novità non riguarda le operazioni fino a 3.600 Euro (inclusa IVA) senza obbligo di fatturazione.
VERIFICHE APPALTI
Obbligo per l’appaltatore di verificare i corretti comportamenti del fornitore sul fronte contributivo e IVA. Per quanto riguarda quest’ultima imposta però, l’impossibilità per l’appaltatore di avere informazioni contabili necessarie a verificare il corretto assolvimento ha richiesto la necessità di correttivi nel DL Sviluppo e un intervento dell’Agenzia delle Entrate.
RIMBORSI IRAP
Essendo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce i conteggi e il modello per la richiesta i rimborsi dell’IRAP sul costo del lavoro deducibile dall’imponibile per le annualità fino al 2011.