LA MANOVRA ECONOMICA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 Luglio 2011 è stata pubblicata la Legge 15.07.2011 n. 111 che converte in legge il D.L. 98/2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.
Segue una sintesi delle novità in materia fiscale contenute nella manovra.
RIDUZIONE ALIQUOTA DELLA RITENUTA D’ACCONTO SUI BONIFICI
Dal 1° Luglio 2010 è stato introdotto l’obbligo per Banche e Poste Italiane spa di operare una ritenuta d’acconto del 10% all’accredito dei pagamenti riguardanti le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di risparmi energetico.
Il Decreto ha ridotto al 4 per cento l’aliquota di tale ritenuta.
VERSAMENTI RATEALI
È soppresso l’obbligo di prestare la garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria nei casi di versamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale per importi delle rate successive alla prima superiori a 50.000 €.
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima oltre il termine della rata successiva o quella non pagata, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo del totale delle residue somme dovute compresi i relativi interessi.
è pertanto necessario sanare il mancato versamento di una rata con il pagamento della stessa entro la scadenza di quella successiva.
CHIUSURA D’UFFICIO DELLE PARTITE IVA INATTIVE
È prevista la revoca della Partita IVA qualora per tre anni consecutivi il titolare non abbia esercitato l’attività ovvero non abbia presentato la Dichiarazione annuale IVA.
I contribuenti che non abbiano presentato tempestivamente la Dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA possono sanare la propria posizione presentandola entro il prossimo 4 Ottobre versando entro lo stesso termine una sanzione ridotta di € 129,00.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE
In caso di omessa presentazione del modello dei dati relativi ai fini dell’applicazione degli studi di settore, la sanzione prevista è fissata al massimo importo consentito (pari ad € 2.065,00)
ACCERTAMENTI ESECUTIVI
La data di inizio di applicazione delle disposizioni in materia (concentrazione della riscossione nell’accertamento) è differita al 1° Ottobre 2011.
RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN PRESENZA DI LIEVI RITARDI
Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni è riconosciuta una diminuzione della sanzione pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Tale riduzione si aggiunge a quella disposta in caso di ravvedimento operoso: quindi il ritardo del versamento è ravvedibile con una sanzione pari allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI.
MODIFICATI I REQUISITI PER L’ACCESSO.
Dal 2012 il nuovo regime dei minimi sarà riservato ai contribuenti che avviano l’attività o che l’hanno avviata a partire dal 1° Gennaio 2008 e si applicherà all’anno di inizio ed ai 4 successivi oppure anche oltre sino al compimento del 35° anno di età.
L’imposta sostitutiva sul reddito passa dall’attuale 20% al 5 per cento.
Si dovranno rispettare le tre seguenti nuove condizioni:
non aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività d’impresa, arte o professione, anche nell’ambito di imprese familiari, società, associazioni professionali;
non proseguire l’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (compresa collaborazione coordinata e continuativa);
non proseguire un’attività di impresa svolta da altro soggetto che abbia realizzato nell’anno precedente ricavi superiori a 30 mila euro.
Restano in vigore tutti gli altri requisiti attualmente previsti.
I contribuenti in possesso dei vecchi requisiti per i regimi dei minimi, ma non di quelli necessari per accedere al nuovo, passano ad un regime semplificato “residuale” con facilitazioni molto limitate.