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STUDIO SERGIO BUSSONE
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

FINANZIARIA 2010

Tra le principali novità introdotte dalla “Finanziaria 2010” (Legge 23 Dicembre 2009 n. 191) segnalo quanto segue:

RECUPERO EDILIZIO – DETRAZIONE IRPEF 36% - PROROGA (ART. 2, CO. 10): è prorogata al 2012 la detrazione Irpef spettante per le spese di recupero edilizio (36% delle spese sostenute per un importo massimo di € 48.000,00). Tale proroga (nuovo art. 1, co. 17, L. 244/2007) si applica alle spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata.

 

RECUPERO EDILIZIO – ALIQUOTA IVA AGEVOLATA – PROROGA A REGIME (ART. 2, CO. 11): è disposta a regime l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% sulle prestazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e precisamente; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia

 

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI – RIAPERTURA DEI TERMINI (ART. 2, CO. 229 E 230): vengono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni agricoli ed edificabili e di partecipazioni  in società non quotate. In particolare, è possibile la rivalutazione con riferimento a terreni e partecipazioni posseduti all’1.01.2010. Le relative imposte sostitutive possono essere rateizzate (massimo 3 rate) a decorrere dal 31.10.2010. Entro tale termine dev’essere anche redatta e giurata la perizia di stima.

 

                          Fra quanto disposto dal “Decreto Milleproroghe” illustro di seguito alcune tra le proroghe più rilevanti:

SCUDO FISCALE: le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero fino al 31.12.2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate fino al 30.04.2010. Per le operazioni perfezionate dopo il 15.12.2009 l’imposta straordinaria si applica con aliquota del 6% per le operazioni perfezionate dal 16.12.2009 al 28.02.2010 e del 7% per le operazioni perfezionate dall’1.03.2010 al 30.04.2010.

 

STUDI DI SETTORE: al fine di tener conto della crisi economica, con riferimento agli anni 2009 e 2010, il termine entro cui gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. è rinviato, rispettivamente, al 31.03.2010 e al 31.03.2011.

 

LIMITI ALLA COMPENSAZIONE CREDITI IVA.

Dal 1° Gennaio 2010 entrano in vigore le norme limitative alla compensazione dei crediti IVA che scaturiscono dalla Dichiarazione IVA per l’anno 2009.

Nessun limite per le compensazione fino al € 10.000,00 (su base annua) e per quelle “verticali” (cioè quando si compensa altra IVA a debito).

La nuova procedura riguarda solo l’utilizzo di un’eccedenza di credito IVA per pagare altri tributi o contributi.

In questi casi, oltre 10.000,00 €: la compensazione è possibile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA attraverso il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate per i Modelli F24).

Oltre 15.000,00 €: oltre alle condizioni sopra esposte, il credito va certificato con “visto di conformità” dal parte del professionista abilitato.

 

DISCIPLINA IVA DEL LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Dal 1° Gennaio 2010 si applicano le nuove regole europee (Direttiva N. 2008/08/CE) che modificano la territorialità dei servizi ai fini IVA.

                          Le principali novità introdotte possono così essere sintetizzate:

  1. modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione del Paese stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore;
  2. conferma di talune deroghe già esistenti e introduzione di nuove deroghe (analiticamente dettagliate sulla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 31 Dicembre 2009).

In linea generale, l’impresa ed il professionista che, nello svolgimento della loro attività, acquistano servizi da soggetti stabiliti nella Unione Europea devono integrare la fattura con il meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge” art. 17 DPR 633/1972), come già oggi fanno per gli acquisti di beni intracomunitari.

Invece, le prestazioni di servizi effettuate a committenti comunitari non sono soggette ad IVA ma devono essere fatturate ai sensi del nuovo art. 7-ter DPR 633/1973, avendo cura in indicare il numero identificativo IVA del cliente comunitario.

 

MODELLI INTRASTAT

Dal 1° Gennaio 2010 i Modelli INTRASTAT andranno presentati esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Dogane.

Scatta l’obbligo dei Modelli INTRASTAT (oltre che per le cessioni ed acquisti di beni intracomunitari) anche per le prestazioni di servizi fatte a committenti comunitari e ricevute da committenti comunitari.

Viene meno la possibilità di invio a cadenza annuale: l’obbligo di presentazione degli elenchi è mensile (entro il mese successivo al periodo di competenza) oppure trimestrale se le operazioni non hanno superato il limite di 50.000,00 € nel trimestre e nei quattro trimestri precedenti.

CIRCOLARI

LEGGE DI BILANCIO 2022

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024

DECRETO LEGGE “SOSTEGNI”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 Marzo 2021 n. 41 “Misure Urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”

LEGGE DI BILANCIO 2021

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

SCADENZE

STUDIO SERGIO BUSSONE - DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE 
10040 DRUENTO - Via Torino 60 - Tel. (011) 9845396 - Fax (011) 9846832
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