Poiché non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall’art. 40, comma 1-ter, del DL 6 Luglio 2011 n. 98 (già differito al 1° Ottobre ad opera dell’art. 11 del DL n. 76/2013).
La crisi di governo ha infatti bloccato l’approvazione del decreto legge che avrebbe dovuto rinviare l’aumento al 1° Gennaio 2014.
Restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%.
L’AUMENTO DELLA ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22 PER CENTO
Tale aumento si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data del 1° Ottobre 2013
La legislazione IVA individua il momento di effettuazione dell’operazione con criteri differenziati:
- Cessioni di beni immobili: data di stipula del rogito notarile;
- Cessione di beni mobili: data della consegna o della spedizione del bene, normalmente attestata dal documento di trasporto:
- Prestazione di servizi: data del pagamento o data di emissione della fattura (se precedente al pagamento;
- Acconto pagato per un acquisto: l’acconto mantiene l’aliquota vecchia e quella nuova si applica sul residuo prezzo;
- Beni prodotti in base a contratti di appalto: sono considerati il risultato di una prestazione di servizio e seguono tale criterio;
- Corrispettivi registrati senza emissione di fattura: i commercianti al minuto e assimilati devono istituire una nuova colonna sul registro dei corrispettivi per distinguere quell1 da scorporare con la nuova aliquota (eccettati i casi in cui il contribuente si avvale della “ventilazione” dei corrispettivi).
- Note di variazione ex art. 26: le note di accredito o addebito per rettifiche di fatture già emesse non costituiscono nuove operazioni e pertanto continuano a riportare l’aliquota del documento al quale si riferiscono.
- Fatture emesse anticipatamente alla consegna o spedizione: fa fede la data di emissione (anche se l’operazione viene effettuata in data successiva)
Per tutti i casi più particolari (non contemplati nell’elenco di cui sopra) si prega di contattare per chiarimenti lo scrivente Studio.
ERRORI E CORREZIONI
L’Agenzia delle Entrate (con comunicato stampa del 30 Settembre 2013) ha concesso di correggere eventuali errori senza applicazione di sanzioni, purché la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota sia prontamente regolarizzata.
Quindi, per la correzione degli errori commessi nelle fatture e nei corrispettivi, la soluzione è quella di emettere una nota di variazione in aumento per integrare l’imposta in precedenza non addebitata. Il tutto senza applicazione di sanzioni ma rimangono dovuti gli interessi.
I termini per il versamento del maggiore tributo sono i seguenti:
● Regolarizzazione liquidazioni di ottobre e novembre per i contribuenti mensili: 27 Dicembre 2013
● Regolarizzazione liquidazione di dicembre per i contribuenti mensili: 16 Marzo 2014
● Regolarizzazione liquidazione del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali: 16 Marzo 2014.