Con la legge in oggetto è stato converito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 25 Giugno 2008 n. 112 concernente
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
Tra le circa 150 voci componenti tale “manovra” segue un breve riassunto di quelle di maggiore interesse per i contribuenti sotto il profilo fiscale.
Assegni, contanti e conti correnti (articolo 32). Elevata da 5.000 a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e degli assegni "liberi" (senza la clausola di non trasferibilità). Soppressa la disposizione che prevedeva, per ciascuna girata, l'apposizione del codice fiscale del girante. Resta invece l'obbligo di pagare l'imposta di 1,50 euro per ogni assegno circolare o postale rilasciato in forma libera. Cancellata la cosiddetta “tracciabilità” dei professionisti con la soppressione dell'obbligo per i liberi professionisti di effettuare tutte le operazioni di incasso e pagamento inerenti la loro attività attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario o postale.
Autotrasporto (articolo 83-bis, commi da 1 a 16 e da 23 a 31). Disposizioni per l'adeguamento automatico del corrispettivo del servizio di trasporto all'incremento del costo del gasolio intervenuto dal momento della conclusione del contratto a quello del pagamento del corrispettivo; viene fissato in 30 giorni il termine di pagamento delle fatture, dalla data di emissione delle fatture stesse. Le disposizioni hanno decorrenza dal 1° luglio 2008 e saranno soggette a verifica d'impatto sul mercato dopo un anno.
Carta d'identità (articolo 31). Prolungata da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d'identità. L'estensione della durata riguarda anche le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Cumulo fra pensione e redditi di lavoro (articolo 19).Dal 1° gennaio 2009 integrale
cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Riforma della disciplina relativa al cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo, uniformandola a quella prevista nel regime retributivo e misto, in considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi.
Elenco clienti fornitori (articolo 33, comma 3). Abrogate le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 223 del 2006 che imponevano la comunicazione telematica dei dati dei Clienti e Fornitori attraverso gli appositi Elenchi.
Installazione degli impianti all'interno degli edifici (articolo 35). Prevista la semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici. La semplificazione è rimessa a uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la Semplificazione, da adottare entro il 31 dicembre 2008.
Iva sulle prestazioni alberghiere (articolo 83, commi da 29-bis a 28-quinquies). Soppressa la limitazione al diritto di detrazione dell'Iva prevista per i servizi alberghieri e di ristorazione. Dunque l'Iva assolta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande diviene detraibile (purchè “inerente” all’attività economica svolta). La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008. Introdotta una deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 75%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, nell'ambito delle disposizioni del Tuir che disciplinano la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo. La norma si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (ossia dal 2009 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).
Piano straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico (articolo 83, commi da 8 a 15). Disposizioni varie riguardanti l'attività di controllo e di accertamento, l'organizzazione delle Agenzie fiscali e la Sogei. Esecuzione di un piano straordinario di controlli, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento per il triennio 2009-2011, finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (attravero l’uso del “Redditometro”).
Studi di settore (articolo 33, commi 1 e 2). Anticipato il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale per consentire il loro utilizzo ai fini dell'accertamento fiscale. Gli studi di settore si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta nel quale gli studi di settore stessi entrano in vigore. A decorrere dal 2009, è anticipato dal 31 marzo dell'anno successivo al 30 settembre del medesimo anno il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per poter trovare applicazione. Inoltre, limitatamente all'anno 2008, il termine viene anticipato dal 31 marzo 2009 al 31 dicembre 2008.
Studi di settore (articolo 83, commi 19 e 20). Dal 1° 2009 gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale. Sarà richiesto il preventivo parere delle associazioni professionali e di categoria.