LEGGE DI BILANCIO 2020 E COLLEGATO FISCALE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2019, S.O. n. 45, è stata pubblicata la Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) - Legge di Bilancio 2020), mentre negli stessi giorni è stato convertito in Legge il “ collegato fiscale” recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità in materia fiscale :
REGIME FORFETARIO
Confermato il regime forfettario di cui alla L. 190/2014 per i contribuenti con ricavi e/o compensi non superiori a € 65.000, ma con il ripristino di “cause ostative” per l’accesso al regime.
I nuovi limiti della Legge di Bilancio determinano la fuoriuscita dal regime forfettario dal 2020 per i soggetti che nell’anno precedente:
- hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori superiori, nel loro complesso a € 20.000 lordi
- hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a € 30.000.
Invece continua a non avere rilevanza l’ammontare dei beni strumentali posseduti.
L’utilizzo del regime forfettario determina l’esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica.
Come incentivo, per i contribuenti in regime forfettario che hanno un fatturato annuo costituito solo da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno.
NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI
La misura sostituisce le precedenti agevolazioni del super ammortamento e iper ammortamento ed è indirizzata a tutti i contribuenti (imprese e esercenti professioni), compresi i forfettari.
La misura della nuova agevolazione è differenziata a seconda della tipologia di investimento.
Essa riguarda:
- I beni strumentali nuovi “ordinari” (credito d’imposta pari al 6% del costo del bene);
- I beni ad elevato contenuto tecnologico “ industria 4.0” (credito d’imposta nella misura del 40%);
- I beni immateriali (credito d’imposta nella misura del 15%)
L’unica modalità per usufruire il credito d’imposta è la compensazione da eseguirsi nel Modello F24.
LE MODIFICHE AL REGIME DELLA COMPENSAZIONE
In particolare le novità riguardano:
- Il divieto di compensazione in caso di cessazione della partita IVA o di esclusione dalla banca dati VIES;
- L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per la compensazione dei relativi crediti per importi superiori a € 5.000 annui;
- L’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei Modelli F24 contenenti compensazioni;
- La sanzione fino a € 250 per lo scarto del Modello F24 contenente crediti non utilizzabili in compensazione.
SCONTRINI ELETTRONICI
Dal 1° Gennaio 2020 tutti i soggetti che operano nell’ambito del commercio al minuto e attività assimilate sono tenuti a memorizzare elettronicamente e a trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri rilasciando in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale il nuovo “documento commerciale” ( fatto salvo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente).
I nuovi adempimenti devono essere assolti mediante un “registratore telematico” ( o un registratore di cassa appositamente adattato)
E’ prevista fino al 30 Giugno 2020 una “moratoria” delle sanzioni e modalità semplificate per l’invio dei dati per i soggetti che nei primi sei mesi non si sono ancora dotati dei registratori telematici.
E’ previsto uno specifico credito d’imposta fino a € 250,00 per l’acquisto dei nuovi registratori o fino a € 50,00 per l’adattamento dei registratori già in uso.
“LOTTERIA DEGLI SCONTRINI” . RINVIO
Tale lotteria consente ai privati consumatori (maggiorenni e residenti in Italia) di partecipare all’estrazione di premi messi in palio effettuando acquisti di beni e servizi presso commercianti al minuto che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi.
L’acquirente deve comunicare all’esercente uno specifico codice identificativo (“codice lotteria”).
In attesa di un apposito provvedimento attuativo che definisca tra l’altro le modalità di estrazione e l’entità dei premi, l’avvio della lotteria è stato rinviato al 1/7/2020.
VERSAMENTO DELLE RITENUTE E REVERSE CHARGE NEI CONTRATTI DI APPALTO E D’OPERA.
La novità si applica ai contribuenti/sostituti d’imposta che affidano ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice di una o più opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a € 200.000, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.
La norma, nella formalizzazione definitiva, prevede che il versamento delle ritenute sia eseguito dall’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice e che il contribuente abbia l’obbligo di richiedere a tali imprese copia dei Modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute al fine di verificare l’ammontare di quanto versato, nonché un elenco nominativo di tutti i lavoratori con l’ ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascuno di loro ed il dettaglio delle ritenute.
E’ previsto inoltre l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto e affidamento che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.
L’introduzione di questa norma in materia di reverse charge è subordinata al rilascio dell’autorizzazione di deroga da parte del Consiglio dell’Unione Europea.
NOVITA’ INMATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Viene esteso al settore dei tributi locali (IMU, TASI, TARI, COSAP ecc.) il sistema degli “accertamenti esecutivi” già in vigore per i tributi erariali.
Gli import intimati mediante l’avviso di accertamento esecutivo, se non pagati entro il termine per il ricorso vengono posti in riscossione in proprio dall’ente fiscale senza notifica al contribuente della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.
Anche per i tributi locali sarà inoltre possibile eseguire il ravvedimento operoso senza limiti temporali.
Nell’ambito dei tributi locali, dal 1° Gennaio 2020 viene abolita la TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) modificando la esistente disciplina della IMU.
INTERVENTI SUI FABBRICATI. BONUS FACCIATE E PROROGA DETRAZIONI VIGENTI.
Per spese sostenute, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona urbanistica A (centro storico) o B (aree di completamento) spetta una detrazione dall’imposta lorda del 90% da suddividere in 10 anni, senza che sia previsto un limite di spesa.
Viene prevista anche per il 2020 la proroga delle agevolazioni per gli interventi di risparmio energetico, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici da parte di chi beneficia della detrazione per ristrutturazione.
TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI PER ONERI
A decorrere dall’1/1/2020 per beneficiare della detrazione IRPEF del 19 % degli oneri indicati nell’Art. 15 del Testo Unico, il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario o postale e/o ulteriori sistemi tracciabili (quali carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari e bollettini postali).
La disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate dal SSN.
A titolo di esempio dovranno dal 2020 essere pagate con modalità tracciabile le spese relative a queste tipologie (tra le più comuni):
Spese veterinarie/ spese funebri/ universitarie e frequenza scolastica/ assicurazioni vita e infortuni/ erogazioni liberali/ pratica sportiva dei ragazzi/ spese per badanti/ abbonamenti trasporto/ asili nido.
RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI :
Viene riaperto il termine per la determinazione del costo fiscale dei terreni edificabili ed agricoli e delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentari (per i soggetti che detengono questi beni al di fuori dell’attività d’impresa).I beni devono essere posseduti alla data del 1° Gennaio 2020, mentre l’asseverazione della perizia di stima ed il pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva devono avvenire entro il 30 Giugno 2020.
L’imposta sostitutiva può essere versata in tre rate annuali di pari importo, con una aliquota per tutti pari all’11%.
La presente nota si sofferma solo su alcune novità, ritenute di più generale interesse, contenute nella legge di Bilancio 2020, che contiene queste norme nel suo articolo 1 suddiviso in 884 commi che ovviamente non possono riassumersi in poche pagine.