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STUDIO SERGIO BUSSONE
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Legge di stabilità 2011

LEGGE DI STABILITA’ 2011

È stata definitivamente approvata la “Legge di stabilità 2011” ed il bilancio dello Stato.

Tra le principali misure figura la proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici, che sarà spalmata su dieci anni anziché su cinque.

Confermata, inoltre, per il 2011, la possibilità di applicare ai premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti privati – entro determinati limiti di importo e in presenza di determinati presupposti reddituali – un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

Nuove norme, invece, in materia di leasing immobiliare. Al momento dell’acquisto dell’immobile da concedere in leasing, le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovranno essere corrisposte in misura integrale (e del pagamento risponderà solidamente anche l’utilizzatore); successivamente, al momento del riscatto, saranno dovute solo in misura fissa. Inoltre, il contratto di leasing immobiliare andrà soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

Viene poi prorogato di un anno il regime di esenzione IVA che, per gli immobili alienati dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici, si applicherà solo dopo cinque anni, e non più quattro, dall’ultimo intervento.

Eliminato, invece, il termine del 31 Dicembre 2010 per l’applicazione dell’agevolazione per la proprietà contadina, come disciplinata dal Decreto “Milleproroghe” (art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009, inserito, in sede di conversione, dalla L. 25/5010). Il nuovo regime agevolativo avrà quindi un’operatività senza scadenza.

Il “pacchetto fiscale” comprende inoltre l’inasprimento della lotta all’evasione e novità sul fronte dell’accertamento: saranno infatti abbassati i premi previsti in caso di definizione stragiudiziale delle controversie tributarie. Per tutti gli istituti deflativi del contenzioso, infatti, vengono modificati gli articoli relativi alla riduzione delle sanzioni amministrative.

DAL 1° FEBBRAIO 2011 SANZIONI PER RAVVEDIMENTO E ADESIONE PIÙ CARE

CASO

FINO AL 31.01

DAL 1.02

Ravvedimento per ritardato versamento entro 30 giorni

1/12

(2,5%)

1/10

(3%)

Ravvedimento per ritardato versamento oltre 30 giorni

1/10

(3%)

1/8

(3,75%)

Conciliazione giudiziale

1/3

del tributo

40%

del tributo

Accertamento con adesione

1/4

del minimo

1/3

del minimo

Adesione inviti al contraddittorio

1/8

del minimo

1/6

del minimo

 

Le nuove disposizioni si applicheranno con riferimento agli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° Febbraio 2011 e ai ricorsi presentati a partire dall’entrata in vigore della legge.

Viene anche “ampliato” l’accertamento parziale, che sarà ammesso anche a seguito delle attività di cui agli artt. 32, comma 1, nn. Da 1 a 4 del DPR 600/73 e 51, comma 2, nn. Da 1 a 4, ossia non solo dopo accesso, ispezione, verifica, ma anche dopo gli inviti a comparire, le richieste di esibizione documenti e le richieste di compilazione questionari.

Detrazione fiscale per carichi di famiglia non residenti (articolo 1, comma 53). Viene prorogata per il 2011 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, viene anche stabilito che il beneficio non rileva ai fini della determinazione dell’acconto sul reddito delle persone fisiche dal versare per l’anno 2012.

AUTORIZZAZIONE PER OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

In base al DL 78/2010, tutti coloro che intendono effettuare acquisti e cessioni intracomunitarie devono comunicare all’Agenzia delle Entrate questa volontà.

Con il provvedimento del 29 Dicembre è stata emanata la disposizione attuativa di questa disposizione.

È previsto l’invio di una comunicazione in forma libera all’Amministrazione finanziaria. Quest’ultima ha 30 giorni di tempo per effettuare una valutazione preliminare dell’ammissibilità dell’istanza.

Se il contribuente non riceve alcuna comunicazione di diniego esso è legittimato ad applicare la normativa speciale sulle operazioni comunitarie.

La data di decorrenza è il 28 Febbraio 2011 e per questo è opportuno presentare l’istanza entro e non oltre la fine di gennaio.

La comunicazione non è necessaria per i soggetti che hanno presentato gli elenchi INTRA nel 2009 o nel 2010, purché abbiano anche presentato la Dichiarazione IVA per il 2009.

INTERESSI LEGALI ALL’1,5%

Dal 1° Gennaio 2011 la misura degli interessi legali aumenta dall’1% al 1,5% in regime d’anno.

La nuova misura si applica per tutte le operazioni che fanno riferimento agli interessi legali.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è diventata gradualmente operativa la disposizione che obbliga a comunicare, esclusivamente per via telematica, le operazioni pari o superiori a 3.000,00 €.

Per l’anno 2010

Entro il 31 Ottobre 2011 dovranno essere comunicate solo le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione pari o superiori a 25.000,00 € per ogni operazione al netto dell’IVA dovuta.

Per l’anno 2011

Entro il 30 Aprile 2012 dovranno essere comunicate le operazioni con obbligo di fatturazione a partire da 3.000,00 € di imponibile e (per i commercianti al minuto e assimilati) le cessioni ai privati (scontrini e/o ricevute fiscali) effettuate dopo il 30 Aprile 2011 per un importo complessivo di almeno 3.600,00 €.

Per i contratti con corrispettivi periodici (es. appalto, somministrazione) l’obbligo di segnalazione sussiste quando l’ammontare complessivo di un anno solare è pari o superiore a 3.000,00 €.

LIMITI ALLA COMPENSAZONE CON F24 IN PRESENZA DI CARTELLE ESATTORIALI

Dal 1° Gennaio 2011 non è più possibile compensare con il Modello F24 i debiti erariali in presenza di somme (sempre erariali) iscritte a ruolo e scadute per importi superiori a 1.500,00 €.

Le norma prescrive una sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato.

L’ESECUTIVITÀ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

A partire del 1.07.2011 agli avvisi di accertamento (ai fini delle imposte dirette e IVA) viene attribuita efficacia esecutiva.

Pertanto, a differenza di quanto avviene oggi, una volta notificato l’avviso il contribuente non dovrà più attendere la cartella esattoriale ma dovrà provvedere al versamento delle somme indicate entro il termine per la proposizione del ricorso (sessanta giorni dalla notifica).

Decorsi ulteriori 30 giorni, l’Agente della Riscossione (Equitalia), procede, senza ulteriori avvisi, alla espropriazione forzata dei beni del debitore.

 

L’ACCERTAMENTO SINTETICO (c.d. “REDDITOMETRO”)

A decorrere dagli accertamenti eseguiti sul periodo di imposta 2009, troverà applicazione la nuova disciplina dell’accertamento sintetico, sia per ciò che concerne il cosiddetto “redditometro”, sia per ciò che concerne l’accertamento fondato sul cosiddetto “incremento per la spesa patrimoniale”

La determinazione sintetica del reddito potrà essere eseguita in virtù di specifici “fatti indice” individuati con apposito Decreto Ministeriale (si guarderà alle spese per istruzione, salute, immobili e trasporti).

CIRCOLARI

LEGGE DI BILANCIO 2022

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024

DECRETO LEGGE “SOSTEGNI”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 Marzo 2021 n. 41 “Misure Urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”

LEGGE DI BILANCIO 2021

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

SCADENZE

STUDIO SERGIO BUSSONE - DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE 
10040 DRUENTO - Via Torino 60 - Tel. (011) 9845396 - Fax (011) 9846832
Codice Fiscale: BSSSRG55M05L629E - Partita IVA: 06239420018

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