(art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
Dal 1° Gennaio 2015 i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa e professioni applicano direttamente (senza necessità di fare una scelta espressa) il regime forfetario se nell’anno precedente :
a) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nella Tabella allegata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivo non superiori ad Euro 5.000,00 per prestazioni di lavoro (dipendente, accessorio, a progetto):
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio, non supera Euro 20.000,00.
d) i redditi conseguiti nell’attività di impresa o professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come reddito di lavoro dipendente o assimilato (es. pensioni), condizione da tenere presente qualora l’ammontare di questi ecceda l’importo annuo di Euro 20.000,00.
Le persone fisiche che iniziano l’attività possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella Dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza di tali requisiti.
Non possono avvalersi del regime forfetario, tra l’altro, le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA e coloro che contemporaneamente partecipano a società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste.
Ai fini IVA questi contribuenti non esercitano la rivalsa dell’imposta sui loro clienti (cioè emettono fattura senza IVA) e non hanno diritto a detrarre l’IVA pagata con le fatture degli acquisti.
Pertanto i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’IVA e dagli altri adempimenti previsti dal DPR 633/1972 quali gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
I soggetti “nuovi minimi” determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività indicato della tabella allegata. Sul reddito imponibile si applica una imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP pari al 15 per cento. I contributi previdenziali di legge si deducono dal reddito così determinato.
I contribuenti “nuovi minimi” sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore.
Nel caso di avvio di nuove attività, per i primi tre anni il reddito così determinato è ridotto di un terzo, a determinate condizioni.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
I soggetti esercenti attività d’impresa per le quali sono iscritti, ai fini previdenziali, nelle gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti, possono applicare un regime “agevolativo” che consiste sostanzialmente nella possibilità di versare i contributi in percentuale sul solo reddito d’impresa effettivo senza tenere conto del “minimale” di norma previsto. In questo caso il contribuente è però penalizzato perché la valenza dei contributi versati è, ai fini pensionistici, proporzionalmente ridotta.
NORME ABROGATE :
Sono abrogati i regimi previsti da :
a) articolo 13 delle Legge 388/2000 (“nuove iniziative produttive”) ;
b) articolo 27 del D.L. 98/2011 (“ex-minimi”) ;
c) articolo 1 della Legge 244/2007 (regime fiscale di vantaggio dei “superminimi”).
I soggetti che alla data del 31 Dicembre 2014 applicano un di questi tre regimi, se sono in possesso dei requisiti sopra precisati, applicano di diritto il regime forfetario, salvo esplicita opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi.
Salvo la seguente eccezione : coloro che al 31 Dicembre 2014 si avvalgono del regime dei “superminimi” (art. 1 D.L. 98/2011) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua sino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
TABELLA ALLEGATA
Il limite di ricavi / compensi di redditività per tipo di attività nel nuovo regime forfettario
ATTIVITA’ |
VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI |
REDDITIVITA’ % |
Industrie alimentari e delle bevande |
35.000 |
40 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
40.000 |
40 |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande |
30.000 |
40 |
Commercio ambulante di altri prodotti |
20.000 |
54 |
Costruzione e attività immobiliari |
15.000 |
86 |
Intermediari del commercio |
15.000 |
62 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione |
40.000 |
40 |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi |
15.000 |
78 |
Altre attività economiche |
20.000 |
67 |