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STUDIO SERGIO BUSSONE
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

NUOVI MINIMI 2015

(art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

                                     

Dal 1° Gennaio 2015 i contribuenti persone fisiche  esercenti attività d’impresa e professioni applicano direttamente (senza necessità di fare una scelta espressa) il regime forfetario se nell’anno precedente :

a)      hanno conseguito ricavi  o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nella Tabella allegata;

b)      hanno sostenuto spese per un ammontare complessivo non superiori ad Euro 5.000,00 per prestazioni di lavoro (dipendente, accessorio, a progetto):

c)      il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali  alla chiusura dell’esercizio, non supera Euro 20.000,00.

d)      i redditi  conseguiti nell’attività di impresa o professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come reddito di lavoro dipendente o assimilato (es. pensioni), condizione da tenere presente qualora l’ammontare di questi ecceda l’importo annuo di Euro 20.000,00.

                                      

Le persone fisiche che iniziano l’attività possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella Dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza di tali requisiti.

 Non possono avvalersi del regime forfetario, tra l’altro, le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA e coloro che contemporaneamente partecipano a società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste.

                 

Ai fini IVA questi contribuenti non esercitano la rivalsa dell’imposta sui loro clienti (cioè emettono fattura senza IVA) e non hanno diritto a detrarre l’IVA pagata con le fatture degli acquisti.

Pertanto i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’IVA e dagli altri adempimenti previsti dal DPR 633/1972 quali gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

 

I soggetti “nuovi minimi” determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività indicato della tabella allegata. Sul reddito imponibile si applica una imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP pari al 15 per cento. I contributi previdenziali di legge si deducono dal reddito così determinato.

I contribuenti “nuovi minimi” sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore.

 

Nel caso di avvio di nuove attività, per i primi tre anni il reddito così determinato è ridotto di un terzo, a determinate condizioni.

 

I ricavi e  i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

 

I soggetti esercenti attività d’impresa per le quali sono iscritti, ai fini previdenziali, nelle gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti, possono applicare un regime “agevolativo” che consiste sostanzialmente nella possibilità di versare i contributi  in percentuale sul solo reddito d’impresa effettivo senza tenere conto del “minimale” di norma previsto. In questo caso il contribuente è però penalizzato perché la valenza dei contributi versati è, ai fini pensionistici, proporzionalmente ridotta.

 

NORME ABROGATE :     

Sono abrogati i regimi previsti da :

a)      articolo 13 delle Legge 388/2000 (“nuove iniziative produttive) ;

b)      articolo 27 del D.L. 98/2011 (“ex-minimi) ;

c)      articolo 1 della Legge 244/2007 (regime fiscale di vantaggio deisuperminimi).

I soggetti che alla data del 31 Dicembre 2014 applicano un di questi tre regimi, se sono in possesso dei requisiti sopra precisati, applicano di diritto il regime forfetario, salvo esplicita opzione per il regime ordinario  ai fini IVA e redditi.

Salvo la seguente eccezione : coloro che al 31 Dicembre 2014 si avvalgono del regime dei “superminimi” (art. 1 D.L. 98/2011)  possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua sino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

 

TABELLA ALLEGATA

 

Il limite di ricavi / compensi di redditività per tipo di attività nel nuovo regime forfettario

 

ATTIVITA’

VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI

REDDITIVITA’ %

Industrie alimentari e delle bevande

                        35.000

                       40

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

                        40.000

                       40

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

                        30.000

                       40

Commercio ambulante di altri prodotti

                        20.000

                       54

Costruzione e attività immobiliari

                        15.000

                       86

Intermediari del commercio

                        15.000

                       62

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

                        40.000

                       40

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

                        15.000

                       78

Altre attività economiche

                        20.000

                       67

 

CIRCOLARI

LEGGE DI BILANCIO 2022

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024

DECRETO LEGGE “SOSTEGNI”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 Marzo 2021 n. 41 “Misure Urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”

LEGGE DI BILANCIO 2021

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

SCADENZE

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