REGIME DI CASSA PER IMPRESE MINORI
Dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito imponibile in base al principio di cassa e adeguano gli adempimenti contabili evidenziando le date degli incassi e dei pagamenti.
Novità introdotta dall’art. 1, commi 17/23 della Legge 11.12.2016 n. 232 (“Legge di Bilancio 2017”); la novità consiste nell’abbandono del principio di “competenza” (imputazione economica di ricavi e costi ad un determinato esercizio) per la determinazione del reddito in favore dell’adozione del principio di “cassa”, in forza del quale le componenti concorrono alla formazione del reddito nel momento della loro manifestazione finanziaria e cioè all’atto del loro incasso o pagamento.
La nuova disciplina decorre dal 1° Gennaio 2017 ed opera nei confronti degli imprenditori individuali e delle società di persone che non hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria e non hanno superato nell’anno precedente i limiti di ricavi già in vigore.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Per effetto di questa modifica, a partire dal 2017 il reddito delle imprese minori “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 e dagli altri proventi di cui all’art. 89 percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa”.
Tale risultato è poi aumentato e/o diminuito dagli altri componenti espressamente richiamati.
Nel regime di cassa non assumono più rilevanza le rimanenze di magazzino, con l’eccezione del primo anno di applicazione: in tale caso il reddito d’impresa determinato per cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali dell’anno precedente.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Oltre alle scritture contabili già oggi previste, viene introdotto l’obbligo della tenuta di appositi e separati “registri cronologici dei ricavi e delle spese” sui quali annotare in maniera cronologica i ricavi percepiti e le spese sostenute.
SOSTITUZIONE DEI REGISTRI CRONOLOGICI CON QUELLI IVA
È prevista una semplificazione degli adempimenti contabili consentendo di sostituire i nuovi registri cronologici mediante la tenuta dei soli registri IVA a patto che vengano rispettate alcune condizioni, tra le quali l’annotazione sui registri IVA dell’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazione si riferiscono; questi importi saranno poi separatamente annotati nel periodo di imposta in cui avviene l’incasso o il pagamento.
PRESUNZIONE DI INCASSO O PAGAMENTO
Un’ulteriore semplificazione contabile consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione (vincolante per almeno un triennio) per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti: in tal caso opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quelli di incasso o pagamento.