Lo scorso12 Agosto 2012 è entrato in vigore l’art. 13-ter del DL 22 Giugno 2012 (“Decreto Crescita”) n. 83 convertito con modificazioni, della Legge 7 Agosto 2012 n. 134 – che, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.
La disposizione prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.
La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che può consistere anche nella asseverazione rilasciata da professionisti abilitati oppure nella Dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR 445/2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla dichiarazione. (si allega apposito “fac simile” della stessa).
La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore sia il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 Agosto 2012.
La certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 Ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 Agosto 2012.
dichiarazione sostitutiva