L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 140973, diffuso il 17 Dicembre 2012, ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrisposta in eccesso per effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (ai sensi dell’art. 2 comma 1-quater del DL 201/2011, conv. L 214/2011).
Dal periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2012 (Dichiarazione Modello UNICO 2013), è deducibile dall’IRPEF/IRES la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge. Tuttavia, in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 4 comma 12 del DL 16/2012, la suddetta deduzione può essere fatta valere anche per i periodi d’imposta precedenti, con riferimento ai quali al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione.
Il rimborso spetta esclusivamente con riferimento ai periodi d’imposta per i quali al 28 Dicembre 2011 (data di entrata in vigore della L. 214/2011) non sia ancora scaduto il termine di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso. In base a ciò i periodi d’imposta interessati sono quello in corso al 28 Dicembre 2007 ed i successivi (2007-2008-2009-2010-2011).
Per tali periodi d’imposta occorrerà rideterminare le basi imponibili Ires/Irpef rendendo deducibile, tramite apposite variazioni in diminuzione, la parte di Irap pagata a seguito dell’indeducibilità delle componenti di spesa inerenti il personale dipendente e assimilato. Ciò comporterà una riliquidazione dell’imposta sul reddito dalla quale appunto scaturirà il rimborso.
Inoltre, in caso di redditi prodotti in forma associata la rideterminazione della base imponibile suddetta determinerà molteplici riliquidazione di imposta sul reddito (tante quante sono i partecipanti).
Relativamente alle modalità e ai termini di presentazione, l’istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica entro:
- 60 giorni dalla data di attivazione del canale telematico che ne consente il relativo invio, quando il termine dei 48 mesi risulta ancora pendente alla data del 28.12.2011 e ricade tra questa data ed i 60 giorni dalla data di attivazione del canale telematico;
- 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, nella generalità degli altri casi, ai sensi dell’art. 38, DPR n. 602/1973.
Il provvedimento in questione dispone la differenzazione dei termini iniziali di invio delle istanze per area geografica nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale: per il Piemonte l’invio inizia per le persone fisiche alle ore 12:00 del giorno Venerdì 8 Febbraio 2013 e per i soggetti diversi dalle persone fisiche alle ore 12:00 del giorno Lunedì 16 Febbraio 2013.
Alle istanze di rimborso sarà data priorità secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, tuttavia è comunque da notare che tutti i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi di imposta saranno rimborsati.