Nella giornata di ieri, Lunedì 16 Marzo 2020, è stato approvato il Decreto Legge “recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” contenente in 121 articoli provvedimenti nei vari settori al fine di contenere gli effetti dell’epidemia “Coronavirus”.
Tra le misure di maggiore interesse per la platea generale dei contribuenti segnalo:
SOSPENSIONE VERSAMENTI
Sospesi tutti i versamenti fiscali e contributivi scadenti il 16 Marzo 2020.
Per imprese e lavoratori autonomi, con un fatturato nel 2019 sotto i 2 milioni di Euro, la scadenza è rinviata al 31 Maggio 2020.
Per chi supera questo limite l’appuntamento è rinviato solo al 20 Marzo 2020.
Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria INAIL.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. E’ comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di Maggio 2020.
SOSPENSIONE DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI
Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 Giugno 2020.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DEI TERMINI PER LE RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO.
Sono sospesi dal 8.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
- Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
- Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- Ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
E’ riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.
CREDITO D’IMPOSTA CONTRATTI DI LOCAZIONE
E’ riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. (negozi)
INDENNITA’ UNA TANTUM A PROFESSIONISTI E CO.CO.CO.
E’ riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e ai lavoratori del settore turismo.
Dalla disposizione risultano essere esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).
NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
La principale novità è il campo di applicazione: tutti i datori di lavoro del privato, anche con un solo dipendente, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi con la sola esclusione del lavoro domestico. La gestione è affidata alle Regioni e Province Autonome, che possono riconoscere la Cigd per periodi massimi di nove settimane in conseguenza all’emergenza, previo accordo (che può essere concluso anche in via telematica con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale). Le domande, pertanto, si presentano a Regioni e Province Autonome, mentre è l’INPS a procedere al pagamento diretto ai lavoratori (è la sola modalità prevista).
I fondi disponibili sono pari a 3.293,0 milioni di Euro.