ESTENSIONE DEL “REGIME FORFETTARIO” (MINIMI)
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 Dicembre 2018 la legge 30 Dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
Il testo approvato conferma l’innalzamento a € 65.000 della soglia di ricavi e compensi ragguagliati ad anno per potersi avvalere del “regime forfettario”.
Inoltre vengono eliminati gli attuali vincoli connessi all’ammontare di beni strumentali e spese per dipendenti e collaboratori.
Non sarà invece possibile aderire al regime forfettario quando si partecipa, tra l’altro, contemporaneamente a società di persone e società a responsabilità limitata.
I principali vincoli e/o vantaggi legati al “regime forfettario” sono i seguenti:
- NON assoggettamento ad IVA e Ritenute d’acconto delle prestazioni
- NON assoggettamento agli “Studi di settore”
- NON necessità di tenuta dei “registri contabili” ai fini IVA e Imposte dirette
- NON assoggettamento ad IRAP, IRPEF e relative addizionali (al posto di esse si paga una “Imposta sostitutiva” del 15%)
- Dal 1/1/2019 NON assoggettamento all’obbligo di emissione della “fattura elettronica” (riceveranno in formato elettronico le sole fatture dei fornitori).